Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

Credito di imposta per le spese di sanificazione: ultimo step il codice tributo.

Si informa che è stato approvato il codice tributo “6917” per la concreta fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di garanzia per la salute dei lavoratori e degli utenti, previsto dal Dl Rilancio (articolo 125 Dl n. 34/2020).

Il nuovo codice arriva con la risoluzione dell’Agenzia n. 52 del 14 settembre 2020 .

Dopo le disposizioni normative e i provvedimenti operativi, la risoluzione del 14 settembre istituisce il codice tributo “6917”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, che consente quindi di beneficiare in concreto dell’agevolazione.

In sede di compilazione il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”, come “anno di riferimento”, nel modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

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